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D.P.R. 14/11/2002 n. 318- Il testo dell'art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988), recante: «Disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», č il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). 1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di Legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla Legge d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla Legge;». -Il Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999) reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59». -Il Decreto-Legge del 12 giugno 2001, n. 217 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001), convertito, con modifiche, dalla Legge 3 agosto 2001, n. 317 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2001), reca: «modificazioni al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchč alla Legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo». Il testo degli articoli 7 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001), recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivitą produttive», č il seguente: «Art. 7 (Direzioni del Dipartimento per le imprese). - 1. Il Dipartimento per le imprese č articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivitą b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese c) Direzione generale per il turismo d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi e) Direzione generale per gli enti cooperativi. 2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivitą svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivitą del sistema produttivo b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese d) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e) rapporti con le societą e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'istituto per la promozione industriale f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto Atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialitą, d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'art. 55, comma 8, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autoritą internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa l) attivitą di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'art. 71 del Regio-Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni m) vigilanza sull'Agenzia per la proprietą industriale n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualitą aziendale e dei prodotti per i profili di competenza o) attivitą connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico. 3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivitą opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'art. 3 della Legge 11 maggio 1999, n. 140. 4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le direzioni generali di settore c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attivitą produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea k) direttive, vigilanza e controllo sulle attivitą di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri Ministeri nei rispettivi ambiti. 5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonchč attivitą finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida b) coordinamento intersettoriale delle attivitą statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale c) partecipazione alle attivitą delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attivitą finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie e) attivitą finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonchč elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivitą del sistema stesso g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.) i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esi genze connesse a disabilitą, stato di salute, etą avanzata l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore tu ristico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici. 6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonchč rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attivitą ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci c) attivitą di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione d) attivitą fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attivitą di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato g) contenzioso ed attivitą di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla Legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento |
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